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I prodotti di cui all'articolo 1 sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente. Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dalle imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali. Le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative possono riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualita' dei prodotti di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 30 gennaio 2013 al 25 novembre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2013-01-14;8~art2 · fonte del testo

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