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[1]Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, gia' accordate, in via provvisoria, per i seguenti prodotti:
- a)vetri greggi, anche colorati, a superficie piana o curva, o comunque sagomati: per la fabbricazione di occhiali di protezione. La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1943-XXI.
[2](R. decreto-legge 19 dicembre 1938-XV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, 668, e legge 19 maggio 1939, a. 371);
[3]b)) rame in pani o in rottami: per la fabbricazione di leghe di rame e berillio.
[4]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1943-XXII.
[5](Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1036).
Testo in vigore dal 6 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
