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[1]Sono prorogate fino al 31 dicembre 1942-XXI, le concessioni di temporanea importazione per i seguenti prodotti:
- a)olio minerale lubrificante raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosita' a 50° C non superiore a 3 Engler, eppure con viscosita' a 50° C non Inferiore a 25 Engler: per la fabbricazione di cavi elettrici.
[2](R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1036; R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170, e legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 225).
[3]La concessione e' estesa all'olio contenuto negli accessori (giunti e tamponi) di detti cavi;
- b)alluminio e sue leghe in lingotti, pani, rottami, placche e nastri: per la fabbricazione di semilavorati e di lavori di ogni genere. (Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 641).
[4]La concessione e' estesa all'alluminio e sue leghe in barre e tubi.
Testo in vigore dal 6 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
