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La validita' della concessione di temporanea importazione di rame in pani o in rottami, per la fabbricazione di leghe di rame e berillio, prevista dalla legge 11 luglio 1941-XIX, n. 734, e' limitata al 31 dicembre 1942-XXI.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
