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La concessione prevista dalla legge 11 luglio 1941-XIX, n. 734, per la temporanea importazione di olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosita' a 50° C non superiore a 3 Engler, oppure con viscosita' a 50° C non inferiore a 25 Engler, per la fabbricazione di cavi elettrici, e' estesa all'olio destinato ad essere riposto negli speciali serbatoi a pressione dei cavi medesimi.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
