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La concessione prevista dal R. decreto-legge 4 aprile 1935, n. 495, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1221, per la temporanea importazione dei cilindri di rame per la stampa usati per essere levigati e reincisi, e' estesa, alle stesse norme e condizioni, ai cilindri di acciaio o di altri metalli e leghe diverse, destinati alla stessa lavorazione.
Testo in vigore dal 9 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
