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[1]Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, gia' accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:
- a)linters idrofilizzati: per la fabbricazione di fibra artificiale all'acetato di cellulosa. La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1943.
[2](R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 693 e legge 19 maggio 1939, n. 731);
- b)scatole pieghevoli di cartone destinate all'imballaggio esterno di conserve alimentari e di formaggi da esportare. La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1944.
[3](R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934-XII, n. 74, successivamente prorogato e R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170);
- c)gomma lacca naturale per essere sbianchita. La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1944.
[4](R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170).
Testo in vigore dal 9 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
