Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' consentita la temporanea importazione di rocche, cannette, coni e spolette di cartone su cui e' avvolta la fibra artificiale greggia temporaneamente importata per essere ritorta e tinta, da riesportare insieme alla fibra ritorta e tinta od anche vuoti.
Testo in vigore dal 9 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
