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[1]Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e' aggiunta la seguente:
[2]Qualita' della merce
[3]Scopo per il quale e' concessa la temporanea importazione
[4]Quantita' minima ammessa alla temporanea importazione
[5]Termine massimo per la riesportazione
[6]Zucchero
[7]Per essere trasformato in alcole (concessione valevole fino al 31 dic. 1943-XXII).
[8]Kg. 100 sei mesi
Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
