Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' prorogata fino al 31 dicembre 1944-XXIII, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone « tipo popeline », rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti; oppure lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratieres o di jacquard, per essere rifiniti (legge 24 novembre 1941-XX, n. 1319).
Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
