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[1]Sono ripristinate, alle stesse condizioni stabilite dai provvedimenti originari, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di esportazione temporanea, gia' accordate in via provvisoria, per le seguenti merci:
- a)Maglie di lana: per subire un processo industriale di irrestringibilita'.
[2]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1940. (R. dereto-legge 14 aprile 1927-V, n. 568, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2496, e, da ultimo, R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).
- b)Tessuti di cotone a maglia gommificati: per essere sottoposti a speciale trattamento industriale e trasformati in sotto-ascelle.
[3]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1940. (R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1738, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 957, e R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166).
Testo in vigore dal 18 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
