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[1]Sono ripristinate alle stesse condizioni gia' previste dai provvedimenti originari, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di importazione temporanea, gia' accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

  • a)Materiali vari (filamenti di tungsteno, molibdeno e nichelio, palloncini, tubi e canne di vetro): per la fabbricazione di lampadine elettriche.

[2]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1940 (R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, convertito nella legge 17 giugno 1937-XV, n. 1018);

  • b)Cascami di celluloide: per la fabbricazione di semi-lavorati (fogli, tubi, lastre, bacchette) e di manufatti diversi di celluloide.

[3]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1940 (R. decreto- legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706); 3

  • c)Linters idrofili: per la fabbricazione di celluloide e relativi manufatti.

[4]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1940 (R. decreto- legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 760); 3

  • d)Alluminio in lingotti, in pani, in rottami, in placche e nastri: per la fabbricazione di:

[5]1° laminati e dischi;

[6]2° autoveicoli e parti staccate di autoveicoli;

[7]3° scatole e capsule a vite per l'industria dei profumi, cosmetici e medicinali;

[8]4° dischi di protezione per tappi corona;

[9]5° forme per calzature, gavette e borracce;

[10]6° apparecchi radio e loro parti.

[11]La concessione e' valevole fino al 29 febbraio 1940 (R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757);

  • e)Vetri greggi, anche colorati, a superficie piana o curva, o comunque sagomati: per la fabbricazione di occhiali da protezione.

[12]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1940 (R. decreto- legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 668);

  • f)Linters idrofilizzati: per la fabbricazione di fibra artificiale all'acetato di cellulosa.

[13]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1940 (R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 693); 4

  • g)Rum: per la fabbricazione del vermut.

[14]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1940 (R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertite nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21);

  • h)Tronchi di legno okoume': per la fabbricazione di compensati.

[15]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1940 (R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

[16]L'agevolezza viene estesa, per lo stesso periodo di tempo, anche ai tronchi di legno betulla;

  • i)Celluloide greggia (in masse, tubi, bacchette, lastre, fili): per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori.

[17]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1940 (R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706). 2

[18]L'agevolezza e' estesa alla fabbricazione di lavori diversi;

  • l)Malto: per la fabbricazione della birra e di estratti per panificazione.

[19]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1940 (R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21). 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 ottobre 1940, n. 1417

2

La L. 2 ottobre 1940, n. 1417, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sano ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, gia' accordate in via provvisoria, per i prodotti seguenti: [...] d) Celluloide greggia (in masse, tubi, bacchette, lastre, fili): per la fabbricazione di bottoni, forcelle da testa ed altri lavori. La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1942-XX. (R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, a. 706, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731)".

L. 20 gennaio 1941, n. 35

3

La L. 20 gennaio 1941, n. 35, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicate, le concessioni di temporanea importazione, gia' accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti: a) Malto: per la fabbricazione della birra e di estratti per panificazione. La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1942-XXI. (R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21 e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731). b) Linters idrofili: per la fabbricazione di celluloide e relativi manufatti. La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1942-XX. (R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706 e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731). c) Cascami di cellulloide: per la fabbricazione di semilavorati (fogli, tubi, lastre, bacchette) e di manufatti diversi di celluloide. La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1942-XX. (R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706 e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731)".

L. 25 luglio 1941, n. 901

4

La L. 25 luglio 1941, n. 901, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, gia' accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti: a) linters idrofilizzati: per la fabbricazione di fibra artificiale all'acetato di cellulosa. La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1943. (R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 693 e legge 19 maggio 1939, n. 731);".

Testo in vigore dal 9 settembre 1941 al 30 novembre 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 settembre 1941

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1941 al 9 settembre 1941.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 luglio 1941, n. 901

    La L. 25 luglio 1941, n. 901, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, gia' accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti: a) linters idrofilizzati: per la fabbricazione di fibra artificiale all'acetato di cellulosa. La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1943. (R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 693 e legge 19 maggio 1939, n. 731);".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-05-19;731~art3 · fonte del testo

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