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[1]Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
[2]Qualita' della merce
[3]Scopo per il quale e' ammessa la temporanea importazione
[4]Quantita' minima amessa alla temporanea importaz.
[5]Termine massimo per la riesportazione
Testo in vigore dal 1 giugno 1939 al 20 dicembre 1939
