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E' abolito il limite di chilogrammi 25 fissato dall'art. 80 del R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, per i tessuti di ogni specie temporaneamente importati per essere ricamati.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
