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[1]Sano ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, gia' accordate in via provvisoria, per i prodotti seguenti:
- a)Nastri per ceppi freno: per il completamento di vetture automobili e autocarri.
[2]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.
[3](R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 668, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).
- b)Galalite in lastre ed in fogli di spessore da millimetri 2 in su': per la fabbricazione di bottoni, fibbie, allacciatori e simili.
[4]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.
[5](R. decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).
- c)Tessuti di lana (feltri): per la fabbricazione di palle da tennis.
[6]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1942-XXI
[7](R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).
- d)Celluloide greggia (in masse, tubi, bacchette, lastre, fili): per la fabbricazione di bottoni, forcelle da testa ed altri lavori.
[8]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1942-XX. 1
[9](R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, a. 706, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 ottobre 1942, n. 1349
1La L. 18 ottobre 1942, n. 1349 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "Sono ripristinate, con validita' fino al 31 dicembre 1944-XXIII e alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, le concessioni di temporanea importazione, gia' accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti: [...] c) celluloide greggia (in masse, tubi, bacchette, lastre, fili): per la fabbricazione di bottoni, forcelle da testa ed altri lavori. (Legge 2 ottobre 1940-XVIII n. 1417)".
Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
