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La temporanea importazione di fili di ferro e di acciaio greggi o soltanto lucidati, prevista dal R. decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e' estesa alle lamiere e nastri di ferro laminati a freddo, per la fabbricazione di chiavette apriscatole e di ribattini.
Testo in vigore dal 10 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
