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[1]Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
[2]Qualita' della merce: Rame in pani od in rottami
[3]Scopo per il quale e' concessa la temporanea importazione: Per la fabbricazione di leghe di rame e perillio (concessione valevole fino al 31 dicembre 1940).
[4]Quantita' minima ammessa alla temporanea importazione: Kg. 100
[5]Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
