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[1]Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

[2]Qualita' della merce: Rame in pani od in rottami

[3]Scopo per il quale e' concessa la temporanea importazione: Per la fabbricazione di leghe di rame e perillio (concessione valevole fino al 31 dicembre 1940).

[4]Quantita' minima ammessa alla temporanea importazione: Kg. 100

[5]Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1036~art1 · fonte del testo

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