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[1]Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, gia' accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:
- a)miele greggio: per essere raffinato o confezionato in recipenti o impiegato nella fabbricazione di caramelle o di torrone.
[2]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1943. (Legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1222);
- b)carta e cartoncino per fotografia, per essere sensibilizzati, baritati e per la produzione di cartoline illustrate e fotografie di qualsiasi formato.
[3]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1943-XXI. (Legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 155).
Testo in vigore dal 23 luglio 1942 al 16 dicembre 2009
