Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1978 al 28 gennaio 1990. Leggi il testo vigente →

Il personale di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva ad personam in valuta estera locale l'eventuale beneficio gia' goduto per effetto della conversione - ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 722 - delle quote di aggiunta di famiglia e degli aumenti periodici di stipendio. L'assegno ad personam di cui al precedente comma cade con il venir meno delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, viene riassorbito in conseguenza della progressione per classi di stipendio o per promozione.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1978 al 28 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-12-20;966~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari