Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1977 al 9 ottobre 2010. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le violazioni della presente legge, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a L. 100.000 e non superiore a L. 1.000.000. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma e' inflitta previa contestazione della violazione e sempre che il trasgressore non abbia ottemperato alla diffida di far cessare la violazione. Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa e' il comandante territoriale. La procedura e le eventuali opposizioni son regolate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto applicabile. L'autorita' militare predetta puo' ordinare altresi' che il trasgressore compia a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli o in caso di assoluta urgenza, l'autorita' militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-12-24;898~art19 · fonte del testo

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