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In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprieta' puo' essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente legge. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-12-24;898~art1 · fonte del testo

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