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[1]Tutti gli atti relativi alle sottoscrizioni, quali le quietanze di versamento, i titoli definitivi, le ricevute provvisorie con le relative girate per cessioni e i versamenti dei titoli ammessi in sottoscrizione, nonche' gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi buoni, i conti e la corrispondenza del Consorzio stesso sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.
[2]Tutti gli atti e documenti eventualmente occorrenti per il rilascio dei nuovi buoni novennali nominativi di cui all'ultimo comma dell'art. 6 sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa e, ove occorra la registrazione, questa sara' eseguita gratuitamente.
[3]Le inserzioni e gli avvisi riguardanti l'emissione dei nuovi buoni del Tesoro novennali sui giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni di manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia dell'emissione in parola o delle sue condizioni, alle quali affissioni si applicheranno le disposizioni vigenti a favore dell'affissione degli atti delle pubbliche Amministrazioni.
[4]Le spedizioni dei nuovi buoni alle Sezioni di Regia tesoreria e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi stessi saranno fatte in franchigia. Altrettanto sara' per la spedizione dei nuovi buoni dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, nonche' per le spedizioni dalle filiali stesse dei titoli versati in sottoscrizione, osservandosi in ogni caso le formalita' che verranno stabilite dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le comunicazioni.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
