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[1]I buoni del Tesoro 1940 e i titoli del terzo Prestito nazionale 5% saranno accettati alla pari, e quindi per ogni lire cento di capitale nominale ai sottoscrittori sara' pagato in contanti, dopo che siansi compiute le opportune operazioni di accertamento sui titoli presentati in versamento, il compenso di L. 2,50 in rapporto al prezzo di emissione dei nuovi buoni, nonche' L. 1,25 per i buoni 1940 e L. 0,65 per il terzo Prestito nazionale 5 % quale rateo di interessi fino al 15 febbraio 1940-XVIII sulla cedola in corso annessa al titolo versato in sottoscrizione, mentre i rimanenti interessi della cedola stessa si intenderanno compensati con quelli dei titoli sottoscritti.
[2]Qualora il pagamento sia fatto con titoli nominativi liberi da vincoli e da impedimenti, purche' non intestati a persone giuridiche, saranno rilasciati buoni novennali al portatore.
[3]I titoli soggetti a vincoli, intestati a persone fisiche incapaci, o a persone giuridiche, saranno accettati, su richiesta, con semplici distinte dell'esibitore del titolo nominativo, senza che occorra speciale autorizzazione e senza alcuna formalita' giudiziaria.
[4]I nuovi titoli nominativi dovranno riprodurre esattamente l'intestazione ed i vincoli di quelli da cui provengono.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
