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[1]Per le sottoscrizioni in contanti, al prezzo capitale del buono dovranno aggiungersi gli interessi che decorreranno sulla cedola del buono in corso di maturazione fino al giorno in cui sara' compiuto il pagamento del prezzo stesso, meno gli interessi corrispondenti alla quota di capitale versata all'atto della sottoscrizione.
[2]Saranno ricevute come contante le cedole scadenti il 1° marzo, il 15 maggio e il 15 giugno 1940-XVIII dei buoni del Tesoro novennali emessi rispettivamente in base ai Regi decreti-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, 21 marzo 1932-X, n. 230, e 20 novembre 1934-XIII, n. 1838, nonche' le cedole scadenti il 1° luglio 1940-XVIII della Rendita 3,50%, del Prestito redimibile 3,50%, della Rendita 5% e del Prestito redimibile 5%.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
