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[1]Gli esercenti di molini e panifici debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa:
- a)per molini che possono macinare giornalmente:
[2]Tassa per i nuovi impianti
[3]Tassa annuale fino a 50 quintali.. L. 5.000 4.000 >> a 100 >>... >> 8.000 6.000 >> a 500 >>... >> 15.000 12.000 oltre i 500 >>.. >> 30.000 24.000
- b)per i panifici che possono produrre giornalmente:
[4]Tassa per i nuovi impianti
[5]Tassa annuale fino a 5 quintali di pane L. 600 500 >> a 10 >> >> >> >> 1.200 1.000 >> a 50 >> >> >> >> 2.500 2.000 >> a 100 >> >> >> >> 6.000 5.000 oltre i 100 >> >> >> >> 10.000 8.000
[6]Per i molini idraulici costituiti da un unico palmento situati in localita' superiori a 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilita' e accessibilita', la tassa predetta e' stabilita in lire 600 per i nuovi impianti e lire 500 per quelli in funzione.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1949 al 25 settembre 1956
