Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1949 al 25 settembre 1956. Leggi il testo vigente →

[1]Gli esercenti di molini e panifici debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa:

  • a)per molini che possono macinare giornalmente:

[2]Tassa per i nuovi impianti

[3]Tassa annuale fino a 50 quintali.. L. 5.000 4.000 >> a 100 >>... >> 8.000 6.000 >> a 500 >>... >> 15.000 12.000 oltre i 500 >>.. >> 30.000 24.000

  • b)per i panifici che possono produrre giornalmente:

[4]Tassa per i nuovi impianti

[5]Tassa annuale fino a 5 quintali di pane L. 600 500 >> a 10 >> >> >> >> 1.200 1.000 >> a 50 >> >> >> >> 2.500 2.000 >> a 100 >> >> >> >> 6.000 5.000 oltre i 100 >> >> >> >> 10.000 8.000

[6]Per i molini idraulici costituiti da un unico palmento situati in localita' superiori a 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilita' e accessibilita', la tassa predetta e' stabilita in lire 600 per i nuovi impianti e lire 500 per quelli in funzione.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1949 al 25 settembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-11-07;857~art8 · fonte del testo

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