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I panifici e molini attualmente in esercizio dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro il 31 dicembre 1954. Sono esclusi dalle suddette disposizioni i molini situati al disopra di m. 700 sul livello del mare. Le imprese che, legittimamente, all'atto della entrata in vigore della presente legge, provvedono solo all'impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico o alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, devono entro il 31 dicembre 1954, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della presente legge. Trascorso tale termine, le imprese suddette non potranno ottenere il rinnovo del visto annuale di cui al precedente art. 9. Cosi' pure dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, entro il dicembre 1954, tutti i molini e panifici attualmente in esercizio ad eccezione dei molini situati in localita' di montagna superiori ai 700 metri di altezza sul livello del mare.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1949 al 25 settembre 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-11-07;857~art17 · fonte del testo

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