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I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, sono puniti con l'ammenda da da lire 10.000 a lire 1.000.000. L'imputato e' ammesso a presentare, prima, dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina, per la inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 11 e 13, agli articoli 5 e 12, agli articoli 2, 3 e 4, in misura rispettivamente non superiore al decimo, al quinto e al quarto del massimo dell'ammenda prevista dal primo comma del presente articolo, la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e prefigge il termine per il pagamento, L'oblazione estingue l'azione penale. In caso di omesso pagamento della tassa prevista dall'art. 8 il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura dispone la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del predetto obbligo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1949 al 25 settembre 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-11-07;857~art16 · fonte del testo

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