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La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che puo' disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari. Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni dei molini e dei panifici agli effetti della presente legge riferiscono anche al Ministero predetto.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1949 al 25 settembre 1956
