Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1949 al 25 settembre 1956. Leggi il testo vigente →
E' vietata la vendita, del pane in forma ambulante, e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. E' data facolta' al sindaco di autorizzare, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, con provvedimento da affiggersi nell'albo pretorio, la temporanea vendita in quei Comuni, ove speciali condizioni la rendano opportuna.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1949 al 25 settembre 1956
