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Le imprese, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono provvedere alla conservazione di esso in appositi scaffali o vetrine separati da quelli adibiti alla conservazione di altri generi.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1949 al 25 settembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-11-07;857~art12 · fonte del testo

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