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L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei molini e dei panifici non sono piu' soggetti alle limitazioni d'ordine economico previsto dai regi decreti-legge 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e 21 luglio 1938, numero 1609, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 143. Le altre disposizioni degli stessi decreti sono sostituite da quelle degli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1949 al 25 settembre 1956
