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I vini frizzanti gassificati diversi dai VQPRD definiti al punto 18 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987, non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici o nomi di vitigni. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici, di vitigni solo se in abbinamento ad un nome geografico. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome geografico attribuito ad un vino IGT o ad un vino DOCG o DOC come unica tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa denominazione. Alle procedure per l'utilizzo o per il riconoscimento dei nomi geografici e di altre menzioni aggiuntive si applicano le stesse disposizioni previste per le DOCG, le DOC e le IGT. Per i vini frizzanti che utilizzano un termine geografrico la designazione deve essere completata da una delle menzioni: "IGT", "DOC", "DOCG" confermemente alla categoria di appartenenza e secondo le norme previste dalla presente legge in materia di presentazione e di designazione di tali vini.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art25 · fonte del testo

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