Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003. Leggi il testo vigente →

Chiunque detenga nei locali di produzione e in quelli con essi comunicanti sostanze non consentite nella preparazione dei prodotti alimentari e' punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000.

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art24 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari