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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2003

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003. 469 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: I prodotti di cui alla presente legge, se confezionati, debbono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, sulle confezioni, recipienti o etichette, le seguenti indicazioni:

tolto: a) la denominazione ad essi riservata. La denominazione "cioccolato ripieno" deve essere accompagnata da una indicazione idonea ad informare il consumatore sulla natura del ripieno;

tolto: b) per i prodotti indicati in allegato punti 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 29 e 30, l'indicazione del tenore in sostanza secca totale di cacao con la menzione obbligatoria "cacao:... per cento minimo";

tolto: c) per il cioccolato ripieno, i cioccolatini o praline ottenuti da prodotti di cioccolato diversi dal cioccolato o dal cioccolato di copertura, una qualificazione supplementare che indichi la natura del tipo o dei tipi di cioccolato utilizzati. Tuttavia, per cioccolatini o praline tale qualificazione supplementare e' obbligatoria fino al 31 luglio 1978 solo nel caso in cui tali prodotti siano ottenuti da cioccolato comune o da cioccolato comune al latte o da cioccolato bianco;

tolto: d) ove occorra, le menzioni obbligatorie previste dagli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge;

tolto: e) peso netto, salvo se i prodotti sono di peso inferiore a 50 grammi. Tuttavia nel caso di prodotti di peso inferiore a 50 grammi per unita', presentato in confezioni globali il cui peso netto totale e' pari o superiore a 50 grammi deve essere indicato il peso netto totale sulla confezione globale o il peso netto unitario su ogni confezione singola, purche' tale indicazione sia chiaramente leggibile dall'esterno. Tale indicazione puo' essere sostituita da quella del peso netto minimo nel caso degli articoli cavi;

tolto: f) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore o di un rivenditore stabilito all'interno della Comunita' economica europea. Dovra' altresi' essere indicata la sede dello stabilimento di fabbricazione per i prodotti fabbricati in Italia;

tolto: g) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati al di fuori della Comunita' economica europea. Per i cioccolatini, praline, uova, figurine, sigarette ed altri articoli di fantasia, anche se singolarmente confezionati, posti in vendita al pezzo o comunque alla rinfusa, le indicazioni di cui al presente articolo, lettere a), b), c), e), possono essere apposte sul contenitore in cui il prodotto e' offerto al pubblico o su un cartello posto accanto al prodotto stesso. Le indicazioni di cui alle lettere a), c) e d) del presente articolo devono essere apposte in lingua italiana. Se i prodotti, di cui alla presente legge, sono confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto uguale o superiore a 10 chilogrammi e non sono posti in commercio al dettaglio, le indicazioni di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e, per i prodotti definiti in allegato, punti da 1 a 7, quelle di cui alla lettera f), possono figurare anche sui soli documenti di accompagnamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2003, N.178

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art17 · fonte del testo

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