Art. 13 — Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo

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Le unita' tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione. Le unita' tecniche sono costituite da esperti ((di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),)) e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale ((...)) assumibile in loco con contratti a tempo determinato. I compiti delle unita' tecniche consistono:

  • a)nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;
  • b)nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;
  • c)nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;
  • d)nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
  • e)nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto ((di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),)), che risponde al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

Testo in vigore dal 26 febbraio 2011 al 29 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 2010 al 26 febbraio 2011. 11 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.

… interessati nel quadro degli accordi di cooperazione. Le unita' tecniche sono costituite da esperti tolto: dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo tolto: 12 aggiunto: 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale tolto: esecutivo e ausiliarioaggiunto: ... assumibile in loco con contratti a tempo determinato. I compiti delle unita' tecniche consistono:

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto tolto: dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo tolto: 12 aggiunto: 16, comma 1, lettere c) ed e),, che rispondetolto: ... al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio. Le unita' tecniche sono dotate …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art13 · fonte del testo

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