Chiunque svolge l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'((Organismo degli agenti e mediatori (OAM))), ovvero in assenza dei requisiti richiesti, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa ((da euro 2.065,82 a euro 10.329,14)). Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attivita' prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, ((commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e delle istruzioni di cui all'articolo 1, comma 6)), sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni ((, fatta eccezione per gli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30)). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.

Testo vigente dal 17 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 2000 al 17 gennaio 2025. 13 parole tolte, 43 parole aggiunte.

Chiunque svolge l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione tolto: all'Ufficio italiano dei cambi aggiunto: all'Organismo degli agenti e mediatori (OAM), ovvero in assenza dei requisiti richiesti, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da tolto: lire quattro milioni a lire venti milioni aggiunto: euro 2.065,82 a euro 10.329,14. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attivita' prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, tolto: comma 2 aggiunto: commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e delle istruzioni di cui all'articolo 1, comma 6, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento … con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioniaggiunto: , fatta eccezione per gli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-01-17;7~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari