1. Dopo il quinto comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Con la richiesta di riesame, il difensore puo' chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facolta' di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art25 · fonte del testo

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