1. La rubrica e i primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 261. - (Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento). - Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione puo' sempre essere convertito in quello d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento. Il mandato di accompagnamento puo' altresi' emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253 quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art20 · fonte del testo

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