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[1]Le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente legge avranno vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le necessarie modifiche nello stanziamento dei fondi sul capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 maggio 1939-XVII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DI REVEL
[7]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 19 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
