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[1]Il compenso da pagarsi ai messi notificatori per il recapito di ciascun avviso, decisione od atto relativo all'accertamento delle imposte dirette e' fissato in centesimi 40, salve le deduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
[2]Detto compenso, salve le deduzioni di cui al comma precedente, e' elevato alla misura di centesimi 80 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.
Testo in vigore dal 19 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
