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Agli ufficiali e ai sottufficiali mobilitati non e' consentito presentare reclamo per documenti caratteristici durante il periodo della mobilitazione o della guerra. Tale presentazione e' consentita alla fine della mobilitazione o della guerra entro il termine stabilito dall'art. 2.

Testo in vigore dal 5 marzo 1942 al 11 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-22;92~art3 · fonte del testo

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