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[1]Le note caratteristiche ed i rapporti personali possono formare oggetto di reclamo solamente:
- a)per incompetenza delle autorita' che si sono pronunciate;
- b)per il periodo di tempo cui si riferiscono;
- c)per dati di fatto errati ed esattamente controllabili che l'ufficiale o il sottufficiale desuma dagli appositi modelli firmati per presa conoscenza.
[2]Il reclamo dovra' essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha firmato per presa conoscenza i modelli stessi.
[3]Entro lo stesso termine l'ufficiale o il sottufficiale puo' anche presentare reclamo per:
[4]mancanza di note o rapporti personali riguardanti un determinato periodo di tempo;
[5]errata trascrizione od omissione di variazioni nella parte prima o nella parte terza del libretto personale. Il termine di 30 giorni, nei casi previsti dal presente comma, decorre dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello entro il quale l'ufficiale si trova compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento.
[6]Le autorita' gerarchiche esprimono sui reclami il proprio parere e li trasmettono di urgenza, per le decisioni, se trattasi di ufficiali al Ministero; se trattasi di sottufficiale al Comando del competente corpo d'armata (o al Comando generale dell'arma per i sottufficiali dei carabinieri Reali) il quale decide insindacabilmente.
Testo in vigore dal 5 marzo 1942 al 11 gennaio 1963
