Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1942 al 11 gennaio 1963. Leggi il testo vigente →

[1]Le note caratteristiche ed i rapporti personali possono formare oggetto di reclamo solamente:

  • a)per incompetenza delle autorita' che si sono pronunciate;
  • b)per il periodo di tempo cui si riferiscono;
  • c)per dati di fatto errati ed esattamente controllabili che l'ufficiale o il sottufficiale desuma dagli appositi modelli firmati per presa conoscenza.

[2]Il reclamo dovra' essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha firmato per presa conoscenza i modelli stessi.

[3]Entro lo stesso termine l'ufficiale o il sottufficiale puo' anche presentare reclamo per:

[4]mancanza di note o rapporti personali riguardanti un determinato periodo di tempo;

[5]errata trascrizione od omissione di variazioni nella parte prima o nella parte terza del libretto personale. Il termine di 30 giorni, nei casi previsti dal presente comma, decorre dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello entro il quale l'ufficiale si trova compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento.

[6]Le autorita' gerarchiche esprimono sui reclami il proprio parere e li trasmettono di urgenza, per le decisioni, se trattasi di ufficiali al Ministero; se trattasi di sottufficiale al Comando del competente corpo d'armata (o al Comando generale dell'arma per i sottufficiali dei carabinieri Reali) il quale decide insindacabilmente.

Testo in vigore dal 5 marzo 1942 al 11 gennaio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-22;92~art2 · fonte del testo

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