Art. 4
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[1]Fino a tutto l'anno 1940 e' in facolta' del Ministero dell'aeronautica di far luogo alla promozione, ad anzianita' ed a scelta normale, dei sergenti maggiori e dei primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria anche se non abbiano frequentato e superato, rispettivamente, il corso di perfezionamento ed il corso complementare di cui agli articoli 30, 34, 35 e 50 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 468.
[2]L'iscrizione sui quadri di avanzamento a sergente dei primi avieri, in mancanza della graduatoria finale del corso complementare, verra' effettuata secondo l'ordine di ruolo.
[3]E' altresi' in facolta' del Ministero dell'aeronautica, per i sergenti maggiori e primi avieri compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1939, di attribuire con la promozione ad ogni effetto l'anzianita' di grado che avrebbero potuto conseguire, qualora i corsi di perfezionamento e complementari avessero avuto tempestivo svolgimento.
[4]Non potranno conseguire pero' l'avanzamento ad anzianita' ed a scelta normale con l'anzianita' dell'anno 1939, i sergenti maggiori ed i primi avieri che, pur avendo seguito i corsi di perfezionamento e complementari, non abbiano al termine di essi riportato l'idoneita' e quelli che non abbiano frequentato i corsi stessi per motivi estranei al servizio o per infermita' non dipendenti da cause di servizio.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 2 maggio 1940-XVIII
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Di Revel
[9]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 28 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
