Art. 3
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[1]Le disposizioni della presente legge si applicheranno anche oltre il 31 dicembre 1940 per quegli ufficiali per i quali si sarebbe verificato, entro il termine suddetto, l'effettivo turno di promovibilita'; nonche' ai capitani che abbiano superato gli esami (facoltativi) per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1940.
[2]Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di avanzamento degli ufficiali stessi.
Testo in vigore dal 28 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
