Art. 2
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[1]I tenenti colonnelli del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica che non abbiano potuto frequentare o compiere il corso alti studi - per infermita' dipendenti da cause di servizio o per motivi di servizio riconosciuti dalla Commissione superiore di avanzamento - i quali avrebbero potuto concorrere all'avanzamento nell'anno 1939, beneficeranno delle disposizioni di cui al precedente art. 1.
[2]In caso di giudizio favorevole, la Commissione superiore di avanzamento determinera' anche il posto di ruolo da assegnarsi all'ufficiale nel nuovo grado.
[3]Analogamente sara' determinato il posto dei capitani che non abbiano potuto frequentare - per i motivi di cui sopra - uno dei corsi normali gia' svolti, sempre pero' nell'ambito del primo corso al quale avrebbero dovuto partecipare.
[4]I capitani, invece, che non abbiano superato gli esami finali in uno dei precedenti corsi normali, non potranno concorrere all'avanzamento se non nell'anno 1940 e se giudicati idonei ad anzianita', saranno promossi, a tale titolo, soltanto dopo tutti i pari grado che abbiano superato i corsi precedentemente svolti.
Testo in vigore dal 28 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
