Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1945 al 16 dicembre 2009. 581 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Sono esonerati da tutte le tasse scolastiche per le lezioni e per gli esami dell'anno scolastico 1942-43 e per il conseguimento dei relativi diplomi, i candidati agli esami di ammissione alla scuola media, gli alunni interni e i candidati esterni ad esami nelle scuole e negli istituti degli ordini «medio, superiore, femminile e artistico, che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
tolto: a) siano rimpatriati dall'estero posteriormente al 29 agosto 1939-XVII, o siano rimpatriati dalle Colonie o dai Possedimenti italiani d'oltremare o rientrati dalla Libia, in dipendenza dello stato di guerra, sempreche' all'estero, nelle Colonie, nei Possedimenti o in Libia avessero stabile residenza.
tolto: Il beneficio dell'esonero si applica anche se, trovandosi lo studente in Italia, sia rimpatriato dall'estero dopo la data anzidetta, oppure dalle Colonie o dai-Possedimenti o sia rientrato dalla Libia il padre o la persona che costituisce il principale sostegno economico della famiglia;
tolto: b) siano maltesi, nizzardi o corsi di nazionalita' italiana e si trovino in Italia per ragioni di studio o per motivi dipendenti dallo stato di guerra. Ferma restando la condizione dell'appartenenza a famiglia di disagiata condizione economica, l'esonero e' altresi' concesso agli ex-cittadini iugoslavi, residenti nei territori annessi all'Italia, che seguono studi negli istituti delle altre provincie del Regno;
tolto: c) Appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto, richiamato alle armi o di mobilitato nelle formazioni della Croce Rossa Italiana;
tolto: d) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia prigioniero di guerra o, anche se non militare, risieda in territorio di Stati nemici, oppure sia disperso in seguito ad operazioni belliche, o, risiedendo in Africa italiana, sia rimasto in territorio occupato dal nemico;
tolto: e) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia deceduto in seguito ad azione di bombardamento da parte del nemico.
tolto: Indipendentemente da tali condizioni, lo studente o il candidato agli esami, che si trovi o venga a trovarsi nella condizione di cui alla lettera c), all'inizio o nel corso dell'anno scolastico 1942-43, gode del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche nel caso che egli stesso costituisca, per la propria normale attivita' civile, il principale sostegno economico della famiglia.
tolto: Sono parimenti esonerati da tutte le tasse, sopratasse e contributi relativi all'anno accademico 1942-43, gli studenti delle Universita' e degli Istituti dell'ordine universitario, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che o si trovino in una delle predette condizioni o appartengano a famiglie residenti nell'antica provincia di Zara. Per l'anno accademico 1942-43 resta sospesa l'applicazione delle leggi 26 gennaio 1942-XX, nn. 79 e 80, ferma restando l'abrogazione del R. decreto-legge 22 giugno 1933-XI, n. 863, contenuta nella prima di esse.
tolto: Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non percepite in dipendenza della presente legge dalle Universita', dagli Istituti dell'ordine universitario e dai Regi istituti e scuole di istruzione tecnica e artistica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 10 dicembre 1942-XXI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL
tolto: Visto il Guardasigilli: Grandiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-12-10;1704~art2 · fonte del testo
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