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I vincitori di concorsi a cattedre universitarie la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli, effetti giuridici, immessi nei ruoli dei professori universitari, col grado di straordinario, con la decorrenza piu' utile - in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso - entro i limiti stabiliti dall'art. 69 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Tale decorrenza, tuttavia, non puo' essere anteriore a quella della immissione in ruolo del professore il quale abbia occupato nella terna il posto che immediatamente precedeva quello dell'interessato, e che, trovandosi in possesso dei requisiti allora prescritti, consegui' la nomina, entro i limiti stabiliti dal citato art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni. S'intendono in conseguenza modificate - ai soli effetti giuridici - le decorrenze delle nomine a professore ordinario conferite e da conferire. Gli attuali professori straordinari dovranno in ogni caso completare il triennio solare di effettivo insegnamento previsto dalle disposizioni vigenti per la nomina ad ordinario, salva la successiva applicazione dei precedenti commi. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli effetti economici, con decorrenza dal 1 novembre 1948.
Testo in vigore dal 29 marzo 1949 al 22 dicembre 2008
