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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]I diplomati capitani di lungo corso, i quali abbiano compiuto durante l'attuale guerra, o compiranno entro sei mesi dalla cessazione di essa, quattro anni di effettiva navigazione in servizio di coperta, potranno essere ammessi al conseguimento della patente di capitano di lungo corso anche se in parte o in tutto manchino dell'anno di navigazione fuori del Mediterraneo, di cui al quarto comma dell'art. 62 del vigente Codice per la marina mercantile.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1942-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - HOST VENTURI
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 23 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
