Art. 7
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[1]Sono esonerati da tutte le tasse per l'ammissione alle lezioni e agli esami dell'anno scolastico 1940-41 e per il conseguimento dei relativi diplomi, gli alunni delle scuole e degli istituti d'istruzione media e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, appartenenti a famiglia di disagiata condizione economica, il cui genitore a datare dall'11 giugno 1940-XVIII sia stato o sia in servizio militare.
[2]Sono parimenti esonerati da tutte le tasse, soprattasse e contributi relativi all'anno accademico 1940-41 gli studenti delle Universita' e degli Istituti dell'ordine universitario, appartenenti a famiglia di disagiate condizioni economiche, il cui genitore a datare dall'11 giugno 1940-XVIII sia stato o sia in servizio militare. Le somme per tasse, soprattasse e contributi non percepite dalle Universita' e dagli Istituti dell'ordine universitario in dipendenza della precedente disposizione di esonero saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 21 agosto 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Bottai - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 16 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
