Art. 6
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Coloro che sono stati nominati supplenti o incaricati nell'anno scolastico 1939-40 per qualsiasi posto nelle scuole di cui all'articolo 1, nelle scuole e istituti d'istruzione artistica e nelle scuole elementari e non hanno potuto assumere o tenere il posto per adempiere ad obblighi militari non di leva, hanno diritto alla valutazione dell'anno di supplenza o di incarico ai fini della partecipazione ai concorsi per i rispettivi posti di ruolo, secondo le vigenti disposizioni.
Testo in vigore dal 16 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
